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NOZIONE DI ARMA: cosa รจ un arma.

Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10/12/2010 prevede all' Art. 2 quanto segue:
 
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: “ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per: a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata ad espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformata; b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte.


È «arma» ogni strumento che abbia come destinazione sua naturale l'offesa ad un essere vivente, animale o persona che esso sia, questa è la definizione comune del termine che il Codice Penale accoglie. Sono infatti «armi», a norma dell'art. 585, 1° cpv. n. 1 C.p., «quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona». Si presume quindi per tutte le armi a fuoco, indipendentemente dalla loro destinazione, una potenzialità offensiva per l'uomo: così è per i fucili da caccia, per le armi sportive o le pistole lanciarazzi ( Cass. 28 ott. 1970, rie. Cicchellero, Cass. pen. Mass. 1971, 1501 ), «armi proprie»; l'art. 585, I cpv. C.p. comprende però nella nozione di «armi» anche tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; è questa la categoria delle «armi improprie» che è assoggettata alla medesima disciplina penale delle armi proprie.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Rientrano tra le armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma della legge 110/75:

  • a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
  • b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  • c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
  • d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
  • e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico;
  • f) le rivoltelle a rotazione;
  • g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
  • h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

    Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10 [agg.D.L.121 5 nov.2013].

Si considerano armi per uso sportivo (legge 25 marzo 1986, n. 85):

  • quelle riconosciute dal Ministero dell'Interno, su conforme parere del Banco di Prova Nazionale
  • quelle, sia lunghe sia corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive (art. 2).

A norma dell'art. 4, comma 1 della legge 110/75 sono definite armi comuni non da sparo:

  • le armi bianche: strumenti da punta o da taglio (pugnali, baionette, coltelli, spade);
  • gli strumenti per i quali sussiste un divieto assoluto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere);
  • bastoni animati.

    ... omissis ... mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere((storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione)) art.4 Legge 110/75 agg. nov.2013.

Sono armi antiche, artistiche e rare:

  • antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed art. 10, comma 1 della stessa legge) sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890;
  • artistiche quelle che posseggono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti;
  • armi rare sono quelle armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile 1982);
  • armi storiche sono quelle legate ad un'epoca determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982).

 

  • data 2024